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Terzo Settore - Nulla di buono dalle aule del tribunale

Niente di buono dai tribunali italiani per quanto riguarda la "Riforma del Terzo Settore" quella che, per intenderci, ha visto i primi vagiti nel 2016 per poi prendere via via forma a seguito dell'emanazione del D.Lgs 117/2017. 

Se già dal punto di vista prettamente pratico mancano ad oggi tanti, troppi, tasselli per dire che si è ormai alla conclusione di un così lungo - e frastagliato - percorso anche la giurisprudenza inizia a mettere dei "paletti" che, di fatto, mettono in discussione tutto il sistema. 
E di pochi giorni fa la pubblicazione della  Sentenza 666/2020 con la quale il TAR Toscana ha accolto il ricorso di un ente costituito in forma di società in accomandita semplice (dunque non appartenente al terzo settore) per l’annullamento di un avviso pubblico (finalizzato all’affidamento di corsi comunali di lingua straniera) che, in applicazione dell’art. 56 del Codice, limitava la partecipazione alla procedura selettiva a ODV e APS.
Il TAR ritiene infatti compatibili con la normativa euro-unitaria, di cui il Codice dei contratti pubblici è espressione, esclusivamente gli affidamenti ex art. 56 “gratuiti”, tali essendo unicamente, ad avviso dell’autorità giudicante (sulla base delle posizioni del Consiglio di Stato), gli affidamenti ad ODV e APS caratterizzati dalla assoluta “non economicità” del rapporto. La convenzione, cioè, non dovrebbe prevedere “alcuna forma, diretta o indiretta, di remunerazione a carico del soggetto pubblico affidante, quale che ne sia la formale denominazione, al personale volontario o dipendente e direttivo dell’ente affidatario”. Ulteriore pronuncia che, di fatto, mette in crisi il sistema degli affidamenti con la nuova disciplina sugli enti del Terzo Settore. 

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