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Chi sono realmente i " volontari"? Riflessioni dopo un caffè preso con un cliente in un piccolo bar di una piccola città di periferia

Chi sono realmente i volontari e cosa ci cela dietro la libera scelta di dedicare il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri ?

E’ una domanda che può apparire semplice in termini di risposta ma non è sempre cosi immediato riuscire a enunciare, scevri da condizionamento ideologico o sociale, cosa di debba o non si debba intendere con il termine “volontari”. 

Sappiamo tutti esattamente cosa è un volontario? 

La domanda sorge spontanea dopo un caffè preso in un locale di una periferia italiana con un cliente che, bontà sua, ci ha detto :
- “sono volontario nello sport da 20 anni e ho sempre dedicato il mio tempo e la mia passione per lo sport senza guadagnarci nulla” 
- “scusa, da quello che ho visto del bilancio della tua asd a me sembra che tu compensi ne porti a casa da anni, o mi ricordo male”
- “cosa vuol dire? “, ha risposto lui stizzito.
- “al mese porto a casa si e no 400 euro e non mi starai dicendo che sono tanti per caso? Lo sai l’impegno che ci metto? “
- “io non discuto sul tuo impegno, che ammiro, sto dicendo che al massimo sei un lavoratore sottopagato ma non certo un volontario.”

Ne è nata una discussione accesa che ci ha portato a fare con voi queste brevi righe di riflessione. Cosa è un volontario? 

La definizione di volontario è contenuta nell’articolo 17 del D.lgs 117-2017 (Codice del terzo settore) che ha definito la figura del volontario come testualmente si riporta : 


Art. 17  - Volontario e attività di volontariato

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio  tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché' non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di 
volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché' agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

Analizziamo ora i commi maggiormente interessanti al riguardo, non che gli altri non lo siano, ma solo perché questi danno una esatta misura della impossibilità oggettiva di percepire qualsiasi tipo di compenso forfettario “anche solo di 400 euro al mese nonostante il lavoro che faccio , come sosteneva il volontario sopracitato, si scontrano con il dettato normativo per il quale : 


"2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà."


Quindi il volontario è un soggetto che svolge la propria attività per il bene comune (nei limiti e parametri delle finalità associative statutariamente previste) mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità dare risposte ai bisogni delle persone e lo fa a titolo volontario, personale, gratuito e spontaneo. 

Se io decido di trascorrere il mio tempo liberamente nell’ozio più totale nessuno può dire io stia sbagliando, esattamente come se io decido di dedicare il mio tempo ai più bisognosi nessuno può dirmi io stia sbagliando, ma se lo faccio – in libertà e volontà personale – non posso percepire nessun tipo di compenso. 

E se invece, in barba al disposto di questo comma io voglio almeno rientrare delle spese sostenute e vive? ( che sono cosa ben diversa dal compenso forfettario).

Sul punto interviene il successivo comma: 

"3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario."

Quindi posso essere rimborsato delle spese sostenute, come è giusto che sia, ma non posso percepire compensi di nessun tipo.   

Sul concetto di rimborso di spese noi propendiamo sempre, pensiero espresso più volte, per il  rimborso delle spese analiticamente , evitando rimborsi forfettari di ogni tipo, pur non essendo però vietati dalla normativa che prevede la possibilità di procedere con una autocertificazione senza richiedere la consegna della singola pezza giustificativa (scontrino fiscale) purché l’importo del rimborso in autocertificazione non superi euro 10,00 al giorno ed euro 150,00 al mese e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (normalmente l’assemblea dei soci in quanto organo deputato all'approvazione dei regolamenti associativi quando meno negli enti non commerciali di tipo associativo che possono e intendono fruire dell’agevolazione ai fini IVA di cui all'art. 4 del relativo Decreto).

Tutti i volontari sono uguali? 
Non proprio. 

  • Volontari generici a cui si applica la normativa del terzo settore
  • Volontari di servizio civile a cui si applica la Legge 64/2001
  • Volontari di organizzazioni internazionali a cui si applica la Legge 125/2014
  • Volontari del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico a cui si applica la legge 74/2001
Un ulteriore problema derivante dal potere fare operare un volontario all’interno della struttura è : il volontario può o non può essere assunto e avere un regolare rapporto di lavoro ?

Il Codice prevede che

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento”.


E se un volontario si fa male durante l’attività svolta volontariamente cosa succede?

L’articolo 18 prevede che i volontari debbano essere assicurati 

contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”.

Si tratta quindi di una polizza che deve fare espresso riferimento all'attività di volontariato svolta.

Anche fare il volontario nel nostro paese non è facile e la burocrazia dimentica sempre una cosa importante: senza i volontari , quelli veri , i servizi anche essenziali del nostro paese verrebbero a mancare e la prova ne è stata la pandemia e il blocco per il Covid – 19 quando un intero esercito di volontari è corso in aiuto dei più bisognosi in tutte quelle realtà del terzo settore operanti nel nostro sistema.

La presunzione di gratuità del lavoro è un concetto che non abbiamo mai realmente compreso. Se un soggetto impiega il proprio tempo in aiuto agli altri anche essere retribuito con compensi esenti tassazione e contribuzione potrebbe aiutare a crescere il mondo del terzo settore. 

Ma questo concetto espresso è un tabù per molti. 

@KatiaArrighi - Consulenti dello sport e del terzo settore. 

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