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La riforma dello sport o la riforma per lo sport ?

I cambiamenti del mondo sportivo che porteranno a scenari futuri ancora incerti. 


Il mondo dello sport sta cambiando e stiamo assistendo un cambiamento epocale che porterà l’intero settore verso un futuro per ora ancora incerto.

Per gli appassionati di sport e per i professionisti che si sono sempre occupati di sport l’intero piano di appoggio su cui si è basata la stabilità di questo mondo era ravvisabile nel Coni, il Comitato Olimpico nazionale Italiano, diretta emanazione giuridica di quella volontà di fare sport e fare praticare sport che fa parte dell’animo umano.

Da ormai molti anni, contrariamente a ciò che era l’immaginario collettivo e ciò che era il sentire collettivo, esistevano “ due Coni”, usando una espressione di per sé oggettivamente non giuridica ma pregna di un profondo significato: 

· Coni, Comitato Olimpico Nazionale italiano, il centro e la culla dei grandi campioni dello sport; 

· Coni servizi spa, una società per azioni operante nel mondo sportivo. 

Questa dicotomia ha trovato luogo nel nostro sistema italiano fino a pochissimo tempo fa quando, in luogo a Coni Servizi spa si è manifestata una altra realtà : Sport e Salute spa. 

Sport e Salute spa ( già Coni servizi spa ) è una azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport in nel nostro paese, attualmente presieduta da Vito Cozzoli e ha trovato luce e creazione nel 2018 in luogo appunto a Coni servizi spa nata nel 2002, a totale partecipazione pubblica. 

Ora il Governo compie un ulteriore passo in avanti e si inizia a parlare della creazione di un “ministero” proprio nella famigerata riforma di cui tanto si parla in questo periodo e che troverà luce fra la fine di luglio e l’inizio di agosto di quest’anno. Il 2020 porta cambiamenti in ogni senso, anche nel mondo sportivo. Lo scopo di questa riforma avrà molte sfaccettature compresa quella di trasformare l’ufficio per lo sport in un dipartimento con molteplici competenze e grandi risorse fino ad assomigliare a un dicastero. Una struttura dello stato che si occuperà di gestire quasi mezzo miliardo di euro l’anno, da dare poi alle federazioni, agli enti di promozione sportiva e alle discipline associate. 

Nell’estate del 2019, un anno fa ormai, fu approvata la legge delega per lo sport di cui ora stiamo attendendo i decreti attuativi . 

Analizziamo ora il contenuto della legge delega , in attesa proprio dei decreti attuativi. 

La Legge fu pubblicata in Gazzetta ufficiale quasi un anno fa, nell’agosto del 2019, con il numero 191 : Legge 8 agosto 2019, n. 86 Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. (19G00098) (GU n.191 del 16-8-2019). 

Quale erano gli obiettivi di questa riforma? 

Aumentare l’attenzione verso la pratica sportiva di base, valorizzando gli stili di vita sani. Assicurare risorse certe, e maggiori, allo sport italiano, introducendo un meccanismo automatico di finanziamento e distribuendo più soldi agli organismi sportivi. 

Semplificare il funzionamento del sistema sportivo, riducendo la burocrazia e aumentando la trasparenza ed eliminare i possibili conflitti d’interesse. 

Ai non addetti ai lavori potrebbe essere difficile comprendere il significato di “ legge delega” e del reale motivo per cui l’intero nostro mondo ha letteralmente il fiato sospeso in attesa dei “ decreti attuativi”. A cosa servono e perché siamo in attesa della loro pubblicazione? 

Nell’ordinamento italiano il governo ha tre mezzi per legiferare. Il primo è quello dell’iniziativa legislativa, tramite il quale l’esecutivo presenta al parlamento un disegno di legge da approvarsi tramite procedura ordinaria. Il secondo è quello del decreto legge, atto normativo utilizzato in caso di necessità e urgenza, che entra immediatamente in vigore ma necessita della conversione in legge da parte del parlamento entro 60 giorni. Il terzo è lo strumento del decreto legislativo, che può essere attuativo degli statuti speciali delle regioni, di regolamenti e direttive europee oppure di una legge delega. 

Per permettere al governo di adottare decreti legislativi l’articolo 76 della costituzione istituisce infatti lo strumento della legge delega, atto con cui il parlamento cede al governo la funzione legislativa, stabilendo principi e criteri ai quali l’esecutivo deve attenersi per disciplinare una determinata materia. Per l’approvazione di questa legge si utilizza la procedura ordinaria, dunque entrambe le camere esaminano e approvano il medesimo testo. Successivamente il governo esercita la delega tramite l’approvazione di uno o più decreti legislativi, trasmessi al Presidente della Repubblica per l’emanazione almeno venti giorni prima della scadenza. 

Articolo 76 Costituzione Italiana: 

"L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti." 

Al governo è dato solitamente un anno di tempo per l’esercizio della delega ma, nei casi più complessi, si arriva fino a due anni. La legge di delega può contenere disposizioni relative alle procedure successive all’elaborazione dello schema del decreto legislativo scritto dal governo. Generalmente si dispone che le commissioni parlamentari competenti per materia o altri organi, come la Conferenza unificata Stato-regioni-città, esprimano un parere non formalmente vincolante sul disegno di decreto. 

Per quanto riguarda gli ambiti normativi, questo strumento è utilizzato prevalentemente in settori dall’elevato contenuto tecnico, nell’attività di delegificazione e per introdurre riforme particolarmente vaste. 

Quali sono questi argomenti su cui ora l’attuale Governo , nato dalle ceneri di quello che emanò la cd “ riforma” sui quali si sta discutendo? 

La legge delega è composta da quattro capi per un totale di 10 articoli contenenti: 

dall’articolo 1 all’articolo 4 “ disposizioni in materia di ordinamento sportivo “ 
dall’articolo 5 all’articolo 6 “ disposizioni in materia di professioni sportive “ 
dall’articolo 7 all’articolo 9 “ disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport” 
articolo 10 “disposizioni finali” 

L’articolo 1 detta i principi ed il perimetro entro il quale il governo dovrà adottare i decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore. 

Significativo e degno di attenzione è il contenuto della lettera d) : 

dovranno essere “definiti gli ambiti dell’attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di stabilità per il 2019), e con il ruolo proprio del CONI di governo dell’attività olimpica”. 

A quali cambiamenti stiamo assistendo e assisteremo nelle prossime ore? 

Al Coni verranno riservate soltanto le competenze e le attività direttamente connesse con la preparazione olimpica? 

Il mondo che abbiamo conosciuto fino ad ora cambierà e se si come? 

Cambierà indubbiamente anche la problematica relativa al lavoro sportivo. 

Ad oggi, fra alti e bassi soprattutto dottrinali , il lavoro sportivo inteso come lavoro dilettantistico è sempre stato oggetto di acceso confronto fra due anime esistenti nel mondo sportivo stesso: gli operatori sportivi che chiedevano a gran voce un loro pieno riconoscimento giuridico e gli operatori sportivi che si barricavano dietro a interpretazioni “volontaristiche “ del lavoro sportivo stesso. 

La Legge Delega ha toccato il punto all’articolo 5 della stessa che tocca la necessità di una definizione dei principi necessari per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro sportivo in modo tale che venga garantita la specificità del rapporto di lavoro sportivo, chiarendo la necessità di caratterizzare la figura del lavoratore sportivo a prescindere dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività svolta con la definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale nonché delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza. 

Come verranno inquadrati i lavoratori sportivi e che dignità avrà la preparazione anche accademica degli stessi ? Perché su un punto si arena la necessità di un loro collocamento giuridico : è lavoro dilettanstitico in ambito sportivo quello posto in essere da un soggetto in possesso di una laurea specialistica o di un attestato di disciplina specifica? 

Se si, che tipo di collocamento di mercato può ritrovare un soggetto che ha due sole possibilità di impiego: il mondo della scuola come docenza o il mondo dello sport che nel nostro paese raramente è raffigurato da grandi strutture di tipo commerciale ma è composto da una miriade di piccole e piccolissime realtà associative che nulla hanno a che fare con il mondo dell’impresa? 

Un punto di discussione è che, a tutt’oggi, ancora vi è una preclusione in termini concettuali riguardo alla possibilità di considerare di potere trarre vantaggio economico dallo sport, motivo per cui difficilmente se non si supera questo preconcetto si avrà la possibilità di un reale collocamento lavoristico per tutto l’esercito di tecnici ed istruttori che Sport e Salute ha conosciuto grazie al Covid stesso. 

Infine l’art. 7 che contiene la delega per il riordino delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. 

Una riflessione finale: si parla di riforma DELLO sport o riforma PER lo sport? 

La differenza lessicale è minima, la differenza in termini concettuali è immensa. 

a cura di KATIA ARRIGHI - FRANCESCO DE NARDO - PAOLO RENDINA

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